Guida alla garanzia legale e convenzionale (fino al 2021)

BASATA SUL CODICE DEL CONSUMO IN VIGORE FINO AL’31 DICEMVRE 2021

GUIDA INFORMATIVA
sulla GARANZIA LEGALE e CONVENZIONALE

BASATA SUL CODICE DEL CONSUMO IN VIGORE FINO AL’31 DICEMVRE 2021

QUANTO DURA LA GARANZIA LEGALE
La garanzia legale ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del bene di consumo.
Nel caso dei prodotti usati, le parti possono concordare una durata più breve ma comunque non inferiore a 12 mesi.

RESPONSABILE
Il Codice del Consumo impone al venditore di consegnare al consumatore prodotti conformi al contratto stipulato. Pertanto, in caso di difetto di conformità, il consumatore si deve rivolgere al venditore al fine di ottenere il ripristino della conformità del bene difettoso.

DEFINIZIONE DI NON CONFORMITÀ
Il difetto di conformità sussiste quando il prodotto:
• non è idoneo all’uso al quale deve servire abitualmente;
• non è conforme alla descrizione fatta dal venditore o non possiede le qualità presentate al consumatore;
• non presenta le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni rese pubbliche con la pubblicità o con le etichette;
• non è idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore se portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto ed accettato dal venditore anche per fatti concludenti.
Inoltre, il difetto di conformità può derivare anche dalla non adeguata installazione del bene di consumo, sia nel caso in cui il consumatore abbia installato in modo non corretto il prodotto a causa di una carenza delle istruzioni in dotazione, sia nel caso in cui l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. In queste ipotesi l’imperfetta installazione viene considerata come un difetto di conformità del bene stesso.
La normativa esclude la presenza di un difetto di conformità se al momento della conclusione del contratto:
• il consumatore era a conoscenza del difetto di conformità;
• il difetto di conformità era facilmente riconoscibile;
• il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

TERMINE PER LA DENUNCIA
In Italia, il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta dello stesso. Se non rispetta tale termine, decade dalla possibilità di far valere la garanzia legale. La denuncia non e’ necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.

INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
Se il difetto di conformità si manifesta entro 6 mesi dalla consegna del bene, si presume che lo stesso esistesse già a tale data. Pertanto sarà il venditore a dover dimostrare l’assenza del difetto e dunque l’originaria integrità del prodotto al momento della consegna. Al contrario, se il difetto si dovesse manifestare successivamente ai 6 mesi dalla consegna del bene, l’onere della prova grava sul consumatore.

PROVA DELLA CONFORMITÀ DEL BENE
Per poter usufruire dei rimedi previsti dalla normativa sulla garanzia legale è necessario che il bene presenti un difetto di conformità: il consumatore e il venditore possono avvalersi della valutazione di un perito o di un esperto indipendente che accerti la natura del difetto ma in via del tutto facoltativa, in quanto non c’è nessuna previsione normativa che imponga di consultare tali esperti.

GERARCHIA DEI RIMEDI ESPERIBILI
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, del tutto gratuito, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.
Il consumatore può chiedere al venditore, in via primaria e a sua scelta, di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
In via secondaria, a sua scelta, il consumatore può richiedere al venditore una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, laddove ricorra una delle seguenti condizioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o risulta eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

TERMINE ENTRO CUI ESPERIRE IL RIMEDIO
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate dal venditore entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene; Nessun termine specifico è stato previsto dal Codice del Consumo relativamente ai rimedi secondari.

DURATA DELLA GARANZIA DOPO LA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE
In Italia questo aspetto della disciplina non è stato regolamentato. Pertanto, durante la riparazione del prodotto difettoso non è prevista la sospensione del termine di 24 mesi. Né in caso di sostituzione inizia a decorrere un nuovo periodo di 2 anni sul bene sostituito.

TERMINE PER L’ESERCIZIO DELL’AZIONE GIUDIZIALE
Il termine di prescrizione dell’azione legale diretta a far valere il difetto di conformità è di 26 (ventisei) mesi dalla consegna o dal giorno in cui il consumatore ha scoperto il raggiro del venditore, nel caso in cui quest’ultimo ha volutamente nascosto i difetti del bene.

GARANZIA CONVENZIONALE
La garanzia convenzionale, gratuita o a pagamento, viene offerta dal venditore o dal produttore in aggiunta alla garanzia legale di conformità, rispetto alla quale può avere una diversa ampiezza o durata. Questo tipo di garanzia è finalizzata ad offrire al consumatore una forma di tutela ulteriore e supplementare rispetto a quella minima prevista dalla legge e il suo contenuto è vincolante per chi la offre.
Il codice del consumo impone a chiunque (venditore o produttore) offra garanzie convenzionali di assicurare al consumatore un’informazione corretta, completa e trasparente. Per garantire una adeguata e piena comprensibilità della dichiarazione di garanzia è indispensabile che siano rispettati una serie di obblighi informativi e di trasparenza relativi al contenuto e alla lingua.
A richiesta del consumatore, la garanzia convenzionale deve risultare disponibile per iscritto o su supporto duraturo a lui accessibile.
Il professionista che offre la garanzia convenzionale è vincolato non solo alla dichiarazione negoziale ma anche alla pubblicità, ossia agli annunci pubblicitari il cui contenuto non è stato riprodotto nel testo negoziale.
Inoltre, in caso di difetto di trasparenza, la garanzia convenzionale, pur non rispondendo ai requisiti di contenuto e di forma previsti dalla normativa, è comunque valida, con la conseguenza che il consumatore ha la possibilità di continuare ad avvalersene, esigendone l’applicazione.
La normativa, infine, prevede che la garanzia convenzionale debba essere redatta in italiano.

CARATTERE IMPERATIVO DELLE DISPOSIZIONI
Il Codice del Consumo stabilisce che è nullo qualunque patto che escluda o limiti, anche indirettamente, i diritti in tema di garanzia legale riconosciuti al consumatore. Allo stesso modo, è nulla ogni clausola contrattuale che, per mezzo del rinvio alla legislazione di paesi extracomunitari, abbia l’effetto di escludere la garanzia legale e non riconoscere al consumatore la tutela assicurata. Neanche con il consenso del consumatore è possibile limitare la durata biennale della garanzia. Ne deriva l’assoluta inderogabilità e indisponibilità dei diritti attribuiti al consumatore dalle norme in tema di garanzia legale di conformità. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Per approfondimenti consultare le FAQ sul tema o il testo del Codice del Consumo